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Statuto Nazionale

UNIVERSALIS FŒDERATIO PRÆSEPISTICA

Associazione Italiana Amici del Presepio

Fondata nel Novembre 1953

 

STATUTO

Art.1 - È costituita in Roma, presso la Chiesa dei SS.mi Quirico e Giulitta in Via Tor dei Conti, n. 31/a, l’ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO, aderente alla «Universalis Foederatio Praesepistica».
L’Associazione, promossa da credenti, è apolitica e non ha fini di lucro. La sua durata è illimitata. Essa è posta sotto la protezione di 5. Francesco d’Assisi. Organo ufficiale dell’Associazione è la rivista «Il Presepio».

Art.2 - Gli scopi dell’Associazione sono:

dare incremento e diffusione al Presepio creando fra i suoi cultori, vincoli di fraternità e di collaborazione;

far conoscere l’attività degli artisti e degli artigiani Presepisti;

elevare tecnicamente ed artisticamente la costruzione del Presepio con l’indire corsi teorico-pratici di tecnica costruttiva Presepistica e con il promuovere concorsi, esposizioni, conferenze, riunioni e visite collettive a Presepi;

promuovere e coltivare relazioni con Enti similari esteri sia per scambi reciproci di notizie e pubblicazioni concernenti opere Presepistiche, sia per l’organizzazione di congressi e convegni internazionali, che per studi ed attività di rilievo particolare;

organizzare ed incrementare la raccolta di documentazione iconografica di argomento Presepistico;

esplicare costante interesse affinché gli antichi Presepi vengano curati, conservati e possano essere visitati particolarmente durante il periodo natalizio;

promuovere la costruzione del Presepio nelle famiglie;

promuovere mediante gite sociali, manifestazioni varie e ricreative, l’amicizia fra i Soci.

Art.3 - I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

Ordinari
Sostenitori
Benemeriti
Onorari.

I Soci ordinari sono quelli regolarmente iscritti a norma del presente Statuto.
I Soci sostenitori sono coloro che concorrono a potenziare economicamente in maniera sensibile l’Associazione.
I Soci benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti nel campo Presepistico ed associativo.
I soci onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che si sono distinti per attività a favore dell’Associazione. Questi sono esentati dal pagamento della quota associativa.
Tutti i Soci ricevono la rivista «Il Presepio» e partecipano alle attività dell’Associazione, ma solo quelli che pagano la quota annua deliberata dall’Assemblea, in quanto Soci effettivi, sono elettori ed eleggibili.
L’ammissione all’Associazione è subordinata alle seguenti norme;
 

invio della quota, unitamente ai dati anagrafici completi, cosa che viene considerata domanda di ammissione;

accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

L’accettazione a Socio comporta l’adesione al presente Statuto ed al Regolamento interno.

Art.4 - La qualità di Socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione promulgata dal Consiglio Direttivo (in seguito a deliberazione del Collegio dei Probiviri).
Per la soluzione di eventuali controversie tra i Soci e tra i Soci e l’Associazione questi si obbligano a farle ridimere dal Collegio dei Probiviri.

Art.5 - Al fine di una più proficua attività associativa possono istituirsi delle Sezioni che raggruppino un minimo di cinque Soci effettivi. Nell’ambito della Sezione sono previsti un Dirigente ed un Segretario, eletti dai Soci della Sezione stessa, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti, nonché un Assistente Ecclesiastico.
La Sezione si intende regolarmente costituita dopo che il Consiglio Direttivo ne abbia deliberato il riconoscimento.
Il Dirigente è responsabile verso il Consiglio Direttivo della conduzione della Sezione di cui ha la rappresentanza legale di fronte a terzi.

Art.6 - Il Consiglio Direttivo al fine di promuovere e facilitare la costituzione di Sezioni e di incentivare l’attività Presepistica può nominare rappresentanti periferici denominati «Coordinatori» con specifico compito di coordinamento a livello locale.

Art.7 - Organi dell’Associazione sono:

Assemblea generale dei Soci;

Consiglio Direttivo;

Presidente;

Vice Presidente;

Collegio dei Revisori;

Collegio dei Probiviri.

Art.8 - L’Assemblea generale, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.
Il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio non in regola con il pagamento della quota.
Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta che potrà essere conferita a qualsiasi altro Socio avente diritto al voto, anche se membro del Collegio dei Revisori dei Conti.
Nessun Socio può avere più di due deleghe.
I Soci onorari, pur non avendo diritto di intervento e di voto in Assemblea, possono però assistervi.
L’Assemblea generale dei Soci viene convocata presso la Sede sociale o presso altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, che dovrà contenere l’ordine del giorno, e che verrà diramato mediante pubblicazione sulla rivista o a mezzo posta, nonché esposto presso la Sede sociale e le Sezioni.
Per la validità delle convocazioni, delle delibere e delle votazioni assembleari, sia dell’Assemblea ordinaria che straordinaria, valgono le norme del Codice Civile.

Art.9 - Compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

discutere e deliberare annualmente sui Conti consuntivo e preventivo entro il mese di aprile;

fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote annuali;

eleggere ogni triennio i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;

deliberare sugli altri argomenti all’ordine del giorno.
Compiti dell’Assemblea straordinaria sono:

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare sullo scioglimento dell’ Associazione;

deliberare su ogni altro argomento all’ordine del giorno.

Art.10 - Il Consiglio Direttivo è composto da 15 (quindici) membri eletti dall’Assemblea, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti tra i presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente la riunione.
In caso di dimissioni, di decadenza o di morte di uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo ne nomina il sostituto che resterà in carica fino alla prima Assemblea per la ratifica e fino alla scadenza triennale dell’intero Consiglio.
In caso di mancata ratifica la predetta Assemblea provvederà all’elezione diretta del nuovo Consigliere, il mandato del quale andrà comunque a scadere unitamente all’intero Consiglio Direttivo.

Art.11 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

la preparazione dei Conti consuntivo e preventivo;

emanare ed aggiornare il Regolamento interno dell’Associazione;

curare il buon andamento dell’Associazione, formulare i programmi delle attività e provvedere al loro regolare svolgimento;

convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie precisandone l’ordine del giorno.

Art.12 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è a tutti gli effetti di legge rappresentante legale deW Associazione.
In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di sue dimissioni o di una cessazione per qualsiasi altra causa le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente fino alla prima Assemblea ordinaria o straordinaria in cui si dovrà procedere all’elezione di un nuovo Consigliere per dar modo al Consiglio Direttivo di eleggere a sua volta un nuovo Presidente.
Il Presidente può scegliersi nell’ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi di rappresentanza nei rapporti con le Sezioni italiane e le Associazioni estere. Ai delegati spetta il titolo di Vice Presidente incaricato.

Art.13 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente dell’Associazione in caso di sua assenza momentanea o mancanza.
Cura il disbrigo negli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, mantiene contatti continuativi con uffici pubblici e privati, enti ed organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione.

Art.14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall’Assemblea per tre anni.
Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Controlla la regolarità della contabilità.
Vigila sulle spese straordinarie e relaziona l’Assemblea sui Conti consuntivo e preventivo.

Art.15 - Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall’Assemblea per tre anni.
I supplenti subentrano nell’incarico in caso di vacanza di uno o più degli effettivi.
Il Consiglio ha mansioni disciplinari e può erogare sanzioni, ammonizioni, diffide, sospensioni, inibizione a cariche e radiazioni. Le radiazioni vengono promulgate dal Consiglio Direttivo.

Art.16 - Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito.

Art.17 - Il patrimonio sociale è costituito dalle quote e dalle volontarie oblazioni dei Soci e da ogni altra liberalità che proviene anche da estranei all’Associazione.

Art.18 - Le norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto sono disposte per Regolamento interno elaborato a cura del Consiglio Direttivo.

Art.19 - Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge.

Art.20 - In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale, sentito il parere dell’Autorità Ecclesiastica, sarà devoluto in opere assistenziali.

 

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